RITORNANO FINALMENTE I TIROCINI FINANZIATI “GARANZIA GIOVANI”
Dal 20 gennaio 2020 sarà possibile presentare domanda per accedere al progetto GARANZIA GIOVANI “TIROCINIO FORMATIVO”. Tale tirocinio, così come definito dal Regolamento Regionale 4 /2018 è una Misura formativa di politica attiva al lavoro svolta presso datori di lavoro pubblici o privati. Possono ospitare un tirocinio tutti i datori di lavoro che possiedono i seguenti requisiti:
Risultano in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
Risultano in regola con la normativa per il diritto al lavoro dei disabili e successivi modifiche;
Non hanno effettuato negli ultimi 12 mesi licenziamenti di unità operative con mansioni equivalenti a quelle per cui si richiede di ospitare il tirocinante.
ll numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori in forza presso il soggetto ospitante con rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. É possibile accogliere non più di:
1 con non più di 5 dipendenti;
2 se compresi tra i 6 e 10;
3 se compresi tra 11 e 15;
4 se compresi tra 16 e 20;
20 % del numero complessivo se > 20 dipendenti
Il tirocinio ha durata di 6 mesi o di 12 mesi per i soli tirocini rivolti soggetti disabili e a persone svantaggiate e possono accedervi giovani con età compresa tra i 16 e i 29 anni, non iscritti a scuola né all’Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione. I giovani anche di età compresa tra i 16 e 35 anni che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l’Asse 1 Bis del PAR Campania 9.
Al tirocinante spetta un’indennità di partecipazione il cui importo mensile lordo non può essere inferiore a € 500,00 di cui € 200,00 mensili dovranno essere corrisposti dal soggetto ospitante mentre € 300,00 in favore dei tirocinanti a parziale copertura dell’indennità di partecipazione, sarà erogato dalll’INPS direttamente ai destinatari tramite bonifico bancario o altra modalità di pagamento.
I DIVIETI
Non possono fruire del tirocinio i giovani che:
Abbiano già svolto un tirocinio formativo presso il medesimo soggetto ospitante
Abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all’attivazione del tirocinio;
Abbiano con il titolare dell’impresa o con i suoi soci vincoli di parentela entro il terzo grado.
Lo studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento !!!